Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonchè veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.
      2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
      3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e di incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.